A chi è rivolto

L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:
• nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
• nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori di anni 18 (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido
preadottivo;
• nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’ISEE valido per l’assegno (per l’anno 2021 pari a € 8.788,99);
• cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
• cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.

Descrizione

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori(appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità. Decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente (in quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto). Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo. L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). 

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24
Feb/23

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