Tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello.
Albo dei giudici popolari
A chi è rivolto
Ai cittadini che desiderano far parte dell'albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'assise e di scuola media superiore per le Corti d'assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Descrizione
L'albo dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'assise e della Corte d'assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.
Come fare
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.